Whistleblowing

Roma, 31 Luglio 2023

Circolare informativa 16/2023

(a cura di Beatrice Pallante)

 

Whistleblowing

Il whistleblowing è un istituto di matrice europea volto a favorire l’emersione di illeciti, irregolarità e violazioni di disposizioni normative nei luoghi di lavoro grazie alla figura del whistleblower.

Nello specifico, il whistleblower è colui che segnala alle autorità competenti o all’opinione pubblica una violazione di legge o una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.

In Italia, la nuova disciplina del whistleblowing è stata introdotta dal D.Lgs. n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, con il quale è stata recepita la direttiva europea n. 2019/1937. La norma ha il fine di garantire maggiore tutela ai soggetti segnalanti assicurando loro protezione rispetto a possibili ritorsioni e conseguenze negative, come il licenziamento. Ciò attraverso la tutela dell’identità del segnalante, che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, alla protezione da ogni forma di ritorsione, anche solo tentata, e alla tutela riconosciuta in caso di procedimenti giudiziari successivi alla segnalazione.

 

In base alla nuova normativa il whistleblowing è obbligatorio per le organizzazioni che superano determinati limiti dimensionali e per quelle che operano in specifici settori. In particolare:

 

 

  • le aziende che hanno più di 50 dipendenti;
  • le aziende che hanno meno di 50 dipendenti ma che si sono dotate del modello di cui al D.Lgs. 231/2001;
  • la Pubblica Amministrazione:
  • Autorità Amministrative indipendenti;
  • Enti Pubblici economici;
  • concessionari di pubblico servizio;
  • società a controllo pubblico;
  • società in-house;
  • specifici operatori economici:
  • le cooperative con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro;
  • le fondazioni e le associazioni con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro;
  • le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari;
  • le società che offrono servizi di interesse generale;
  • le società che operano nel settore alimentare e nella distribuzione di alimenti;
  • le società che operano nel settore sanitario;
  • le società che operano nel settore ambientale.

 

L’implementazione della nuova procedura di whistleblowing diventa obbligatoria a decorrere dal:

  • 15 luglio 2023: per le aziende con più di 250 dipendenti;
  • 17 dicembre 2023: per le aziende meno di 250 dipendenti.

 

Il decreto ha inoltre ridefinito la figura del whistleblower, prima ricondotta esclusivamente al lavoratore subordinato, includendo nuove figure. Nello specifico, a seguito delle novità apportate dal decreto, i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti nei luoghi di lavoro sono:

  • I dipendenti pubblici;
  • i lavoratori subordinati del settore privato;
  • i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti;
  • gli azionisti;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto).

 

La nuova disciplina impone alle società di istituire canali interni per ricevere le segnalazioni, progettati in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. La gestione del canale interno deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio autonomo dedicato, con personale specificamente formato, o ad un soggetto esterno, in possesso delle medesime caratteristiche. Tale figura ha il compito di ricevere e gestire le segnalazioni nonché quello di verificare l’efficacia delle misure adottate per tutelare i whistleblower.

 

 

 

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali in base alla normativa nazionale;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
    • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi a specifici settori;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o riguardanti il mercato interno;
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Alla luce della nuova disciplina, il whistleblowing si pone al contempo come strumento di prevenzione degli illeciti e di lotta alla corruzione, nonché come strumento di tutela e rafforzamento dei diritti dei lavoratori, in particolare della libertà di espressione.

 

I lavoratori possono infatti segnalare eventuali condotte illecite o comportamenti scorretti senza il timore di subire ritorsioni mentre le aziende sono incentivate ad adottare comportamenti improntati all’integrità e alla trasparenza.

Per questi motivi, obiettivo della norma è quello di coinvolgere una platea sempre più ampia, incoraggiando ad adottare un sistema di whistleblowing anche le organizzazioni non obbligate ad applicare la disciplina.

 

 

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Beatrice Pallante

 

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