Auto in uso promiscuo ai dipendenti: le novità 2025

Roma, 24 marzo 2025

 

Circolare informativa 6/2025
(a cura di Beatrice Pallante)

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: le novità 2025

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 51, comma 4 del TUIR inerente le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

L’assegnazione dell’auto al dipendente costituisce per quest’ultimo un compenso in natura da esporre nel cedolino paga e da assoggettare a contribuzione e tassazione [1].

[1] Fermi restando i limiti di esenzione previsti.

Tale benefit è quantificato tramite un criterio di calcolo forfettario che prescinde dal concreto utilizzo dell’autovettura da parte del lavoratore e dai chilometri percorsi. Nello specifico, esso è determinato in misura percentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Il legislatore, nell’ambito della manovra di Bilancio 2025, è intervenuto in materia al fine di incentivare l’uso di autovetture con minor impatto ambientale prevedendo che la percentuale di concorso del fringe benefit al reddito del lavoratore sia graduata in funzione del tipo di alimentazione dell’autoveicolo (e non più in base alle emissioni di CO2).

 

Nello specifico, sono state introdotte le seguenti novità:

  • il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit in base al livello di emissione di anidride carbonica (in vigore fino al 31.12.2024) è stato sostituito con un criterio di calcolo legato alla tipologia di alimentazione del veicolo;
  • le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI sono state modificate e suddivise in tre fasce.

Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di utilizzo di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI che recepiscono le nuove modalità di calcolo.

Le nuove regole si applicano per le autovetture assegnate a partire dal 1° gennaio 2025.

La mancanza di una norma transitoria tra il nuovo regime e quello previgente, oltre all’assenza di una specifica clausola di salvaguardia per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, ha tuttavia posto delle incertezze sull’eventualità che i nuovi criteri si applichino anche retroattivamente.

In particolare, la norma lascia aperte due questioni:

  1. quale sia il regime da applicare per le autovetture assegnate entro il 31 dicembre 2024 ma non immatricolate e consegnate entro tale data;
  2. quale sia il regime applicabile per le autovetture assegnate e consegnate fino al 31 dicembre 2024, stante la cancellazione del regime previgente [2].

[2] Tale incertezza deriva dalla circostanza che la disciplina di riferimento sia stata modificata intervenendo direttamente sul TUIR senza la previsione di una clausola di salvaguardia per il pregresso. 

Sulla base delle informazioni rese note dalla stampa, tali criticità saranno risolte con un emendamento al decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) il quale prevederà espressamente la possibilità di applicare il regime fiscale previgente per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Ciò sia con riferimento ai veicoli assegnati e consegnati al 31 dicembre 2024 sia per i veicoli ordinati entro tale data ma immatricolati e consegnati successivamente [3].

[3] Purché entro il 30 giugno 2025. Tale limite temporale potrebbe tuttavia esser rimosso in considerazione delle possibili disparità di trattamento che ne potrebbero derivare.

Qualora tale impostazione venisse confermata dal Governo, per le assegnazioni effettuate nel 2024 (o in anni precedenti) resterà fermo il precedente criterio di determinazione del valore basato sui livelli di emissione di CO2, anche se l’autoveicolo è consegnato nel 2025.

 

Tale criterio, nello specifico, prevede le seguenti percentuali:

TIPOLOGIA DI AUTOVEICOLO% DI CONCORSO AL REDDITO
Veicoli con valori di emissione CO2 fino a 60 g/km25%
Veicoli con valori di emissione CO2 superiori a 60 g/km fino a 160 g/km30%
Veicoli con valori di emissione CO2 superiori a 160 g/km fino a 190 g/km50%
Veicoli con valori di emissione CO2 superiori a 190 g/km60%

 

Il nuovo criterio di valorizzazione del benefit, da applicare alle autovetture assegnate a partire dal 1° gennaio 2025, prevede invece le seguenti percentuali di tassazione:

TIPOLOGIA DI AUTOVEICOLO% DI CONCORSO AL REDDITO
Autoveicoli elettrici10%
Autoveicoli ibridi plug-in20%
Altri autoveicoli50%

Tale sistema di calcolo andrà pertanto a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi i quali, indipendentemente dalla classe di emissione di anidride carbonica, saranno tassati in capo al lavoratore nella misura del 50% [4].

[4] Si ricorda che per i fringe benefit è previsto un limite generale di esenzione pari a 258,23 euro. Tale limite, per il triennio 2025 – 2027, in continuità con quanto previsto per il 2024, è stato innalzato a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Il superamento della soglia di esenzione comporta l’assoggettamento a tassazione e contribuzione dell’intero importo del benefit e non solo della parte eccedente il limite. 

Dal punto di vista dell’impresa non sono state apportate modifiche ai fini della deducibilità dei costi relativi alle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. Di conseguenza essi restano deducibili nella misura del 70% del loro ammontare a condizione che il veicolo sia assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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