Clausole Anti Stallo

Roma, 11 dicembre 2023

 

 

Circolare informativa 23/2023

(a cura di Sara Razzi)

Clausole anti stallo

Accade di frequente di assistere a situazioni di “stallo” nelle società, intendendosi per tale una situazione, non episodica, in cui risulti impossibile formare una maggioranza in seno all’Assemblea dei soci o all’organo amministrativo.

Così, ad esempio, si incorre in situazioni di stallo decisionale in tutti i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impediscano all’assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.

Altro esempio può farsi relativamente a quelle società il cui atto costitutivo preveda la nomina di più amministratori che devono agire congiuntamente. Nel caso di amministrazione congiunta le decisioni possono essere prese solo se si ottiene il consenso di tutti o della maggioranza degli amministratori; in assenza di tale consenso, e al di fuori delle ipotesi eccezionali in cui il singolo amministratore può compiere da solo un atto amministrativo, è evidente la possibilità che la società si ritrovi in una situazione di impasse.

Una situazione di “stallo”, oltre a recare pregiudizio all’attività e al rendimento della società, se non affrontata adeguatamente e tempestivamente, potrebbe portare anche allo scioglimento della stessa, integrando una delle ipotesi di cui all’art. 2484, co. 1, c.c. (ossia la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, la continua inattività dell’Assemblea o l’impossibilità di funzionamento della stessa).

L’obiettivo di evitare situazioni paralizzanti nella gestione delle società di capitali ha portato all’affermazione della legittimità dell’inserimento negli statuti societari o nei patti parasociali di una clausola c.d. antistallo che attribuisce ai soci – al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale nell’organo amministrativo e/o in assemblea – la facoltà di attivare una procedura in virtù della quale ciascun socio ha diritto di determinare il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo così all’altro socio la scelta tra vendere la partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure acquistare la partecipazione di quest’ultimo al medesimo prezzo.

Detta clausola può essere inserita nello statuto di una società di capitali o nei patti parasociali; nel primo caso vincola tutti i soci presenti e futuri, nel secondo caso vincola solo i soci che hanno aderito al patto.

Sulla legittimità della clausola della roulette russa si è pronunciato il Tribunale di Roma (con sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017), secondo il quale essa è valida perché diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In senso conforme si è altresì espressa la Corte d’Appello di Roma nell’ambito della stessa vicenda.

Successivamente, anche la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima numero 181 del 9 luglio 2019, ne ha decretata la legittimità.

Tale massima ha sancito che è legittimo inserire negli statuti di società la cosiddetta clausola della roulette russa, anche detta clausola del cowboy.

Secondo i notai di Milano la russian roulette è legittima, ma subordinata al fatto che il prezzo stabilito dal socio il quale attiva il “duello” non sia inferiore alla sua “equa valorizzazione” e cioè al valore che sarebbe determinato se si trattasse di una quota di partecipazione il cui titolare esercita il diritto di recesso alla società.

La ragione di questa conclusione è che si tratta di una clausola che costringe all’exit forzoso del socio dalla società, e allora si deve applicare anche in questo caso la normativa che la legge detta per i casi di uscita forzosa, e cioè in tema di recesso del socio e di azioni riscattabili, prevedendo appunto che il socio sia liquidato con una somma pari al valore effettivo della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

 

 

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi

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