Concordato Preventivo Biennale: il Decreto Attuativo

Roma, 8 Luglio 2024

 

 

Circolare informativa 9/2024

(a cura di Beatrice Pallante)

 

Concordato Preventivo Biennale: il decreto attuativo

Il 15 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 (Suppl. Ordinario n. 24) il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024 recante “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”.

Con il decreto attuativo sono stati definiti i criteri per la formulazione della proposta di concordato inerente agli 2024 e 2025 indirizzata ai cosiddetti “soggetti ISA”.

Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti tramite la definizione (preventiva) del reddito e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

La misura è rivolta ai contribuenti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, di minori dimensioni. Si tratta, in particolare, di:

  • soggetti a cui si applicano gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale);

“Per essi l’istituto del Concordato Preventivo è già introdotto a regime.”

  • soggetti che adottano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014.

“Per tale categoria di destinatari l’Istituto è applicato in via sperimentale limitatamente all’anno 2024.”

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e lineamenti generali dell’Istituto si invita a consultare la Circolare informativa n. 6/2024 del 25 marzo 2024.

Relativamente alle modalità di formulazione della proposta di concordato, il decreto attuativo rivolto ai soggetti ISA ha previsto che essa dovrà tenere in considerazione i dati relativi all’identità anagrafica del contribuente e alcuni indicatori di capacità economica, quali:

  • dati riguardanti gli ISA;
  • dichiarazioni fiscali;
  • patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • dati contabili;
  • dati dei versamenti e delle compensazioni;
  • assenza di condanne penali e di reati (limitatamente a quelle che costituiscono cause di esclusione dal concordato).

 

Il reddito oggetto di concordato sarà determinato dall’Amministrazione finanziaria sulla base di specifici indicatori di affidabilità e anomalia e tenendo conto delle prospettive di crescita economica del contribuente (tramite l’applicazione di coefficienti di rivalutazione).

Il reddito atteso, oggetto della proposta, coinciderà con quello della dichiarazione in cui il contribuente consegue il livello massimo di affidabilità ISA (punteggio 10).

Ciò implica che la proposta sarà tanto più in linea con il reddito dichiarato in passato per i contribuenti valutati come maggiormente affidabili (ovvero quelli con un punteggio ISA pari o vicino a 10), e tanto più lontano rispetto al reddito precedentemente dichiarato per i contribuenti con punteggi ISA inferiori.

In merito ai dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato, essi sono solo in parte a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Alcuni di essi dovranno essere comunicati compilando il Modello CPB 2024/2025 e il Modello ISA 2024 tramite il software dedicato.

“Relativamente ai contribuenti in regime forfettario, il software per la comunicazione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato sarà disponibile a decorrere dal 15 luglio 2024. Inoltre, la comunicazione dovrà essere effettuata mediante la compilazione del quadro LM all’interno del Modello Redditi 2024, essendo tali soggetti esonerati dalla compilazione degli ISA.”

Il decreto precisa che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concordato e che la mancata accettazione della proposta non produrrà alcuna conseguenza negativa a carico degli interessati.

Inoltre, dalla mancata adesione non potrà discendere alcun automatismo in termini di verifica del contribuente e la stessa configurerà solo un possibile indicatore di rischio.

Al fine di incentivare l’utilizzo dell’Istituto e consentire un avvicinamento graduale allo stesso, il decreto MEF 15 giugno 2024 ha previsto che la proposta per l’annualità 2024 sarà abbattuta del 50% della differenza tra il reddito atteso e il reddito dichiarato per il 2023.

In altri termini, il reddito concordatario per il 2024 sarà determinato considerando il reddito conseguito per il periodo d’imposta 2023 e, nella misura del 50%, il reddito atteso per il 2024 (calcolato secondo le modalità definite nel decreto in commento).

 

 

 

Per fare un esempio pratico, si considerino i seguenti dati:

Reddito 2023 = 55.000 euro

Reddito atteso 2024 = 62.000 euro

Reddito atteso 2025 = 65.000 euro

La proposta di concordato sarà la seguente:

Reddito concordato 2024 = 58.500

“Ovvero il reddito conseguito nel 2023 incrementato della differenza tra il reddito atteso per il 2024 e lo stesso.”

Reddito concordato 2025 = 65.000

“Per tale annualità non sono previsti abbattimenti. La proposta coinciderà pertanto con il reddito atteso.”

Nell’ipotesi in cui il contribuente aderisca alla proposta esso si impegna, per il biennio di riferimento, a versare le imposte sulla base del reddito concordato.

Ciò ad eccezione del caso in cui si verifichino le condizioni di cessazione e decadenza dallo stesso.

A tal proposito, le cause che, in presenza di una diminuzione del reddito effettivo superiore al 50% rispetto al reddito concordato comportano il venir meno degli effetti del Concordato Preventivo Biennale sono le seguenti per il 2024, come stabilito dall’articolo 4 del decreto MEF 15 giugno 2024:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

b) eventi di natura straordinaria che abbiano comportato:

    • danni ai locali utilizzati per l’esercizio dell’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso
    • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del processo produttivo
    • l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività
    • la sospensione dell’attività qualora l’unico o principale cliente del contribuente abbia, a causa dei suddetti eventi, interrotto l’attività
  • c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • d) concessione in affitto dell’unica azienda;
  • e) sospensione dell’attività d’impresa ai fini amministrativi con relativa comunicazione alla CCIAA competente;
  • f) sospensione dell’esercizio della professione con relativa comunicazione all’ordine o all’ente previdenziale o alla cassa di appartenenza.

 

Il decreto ha inoltre previsto, sempre limitatamente al 2024, specifiche ipotesi di riduzione (10%, 20%, 30%) del reddito oggetto di proposta in presenza di eventi straordinari che abbiano comportato la sospensione dell’attività per un determinato lasso temporale (da 30 a 60 giorni; da 60 a 120 giorni; oltre 120 giorni).

“Verificatesi in data antecedente all’adesione al concordato.”

Relativamente ai contribuenti in regime forfettario, attualmente non è stato emanato un apposito decreto. Non sono inoltre stati forniti chiarimenti sulle conseguenze dell’eventuale superamento della soglia di 100.000 euro dei ricavi o compensi da parte del contribuente in regime forfettario che abbia aderito alla proposta di concordato.

“Come noto, tale circostanza comporta la fuoriuscita immediata dal regime agevolato e la produzione dei relativi effetti (applicazione del regime ordinario Irpef e Iva) dal I gennaio dell’anno del superamento.”

“Tale circostanza non dovrebbe influire sulla proposta di concordato, non costituendo questa una causa di decadenza dall’Istituto. Resta tuttavia da chiarire con quale modalità (Irpef/Irap o imposta sostitutiva) il reddito concordato verrà tassato, in considerazione del fatto che l’oggetto della proposta è il reddito da dichiarare e non le imposte.”

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Si invitano tutti i clienti interessati a conoscere e valutare la proposta di Concordato Preventivo Biennale formulata dall’Agenzia delle Entrate a comunicarlo allo Studio entro la data del 15 luglio al fine di poter procedere alla comunicazione dei dati necessari in tempo utile, anche ai fini del corretto calcolo e versamento degli acconti per il 2024.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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