Consulenze degli Amministratori da deliberare da parte dell’Assemblea

Roma, 16 Settembre 2024

 

Circolare informativa 10/2024

(a cura di Beatrice Pallante)

 

Consulenze degli amministratori da deliberare da parte dell’assemblea

 

Lo scorso 24 luglio, con le ordinanze n. 20591 e n. 20613, la Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui i compensi pagati agli amministratori, in assenza di una previsione statutaria o di una preventiva delibera assembleare che ne determini l’ammontare, sono indeducibili.

La necessità della preventiva delibera assembleare, secondo tale posizione, trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire i requisiti di certezza e determinabilità di un costo, ai fini della deducibilità dello stesso.

La novità delle due pronunce in commento risiede nel fatto che, in entrambi i casi, i compensi pagati agli amministratori non sono relativi all’attività di amministrazione bensì a servizi di consulenza resi a fronte di specifici contratti.

Tale impostazione, oltre ad essere in contrasto con la dottrina (1) e con il principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15822/2016 (2), desta qualche perplessità dal punto di vista dei professionisti che nella prassi professionale si trovano a ricoprire la carica di amministratore.

(1) “Secondo cui la remunerazione delle attività che non rientrano nel perimetro del rapporto di amministrazione deve esser regolata sulla base del titolo con cui è stato attribuito l’incarico, come avviene per tutti gli incarichi professionali assegnati ad un consulente esterno.”

(2) “In base al quale la remunerazione di una specifica attività afferente all’oggetto sociale è deducibile in base al principio di competenza e non rientra nella disciplina prevista per i compensi corrisposti agli amministratori ex art. 2389 c.c.”

Basti pensare al caso, non infrequente, di un consiglio di amministrazione al cui interno sia presente un professionista abilitato, come ad esempio un avvocato che si occupi anche della difesa in giudizio della società o di prestare assistenza legale, o un commercialista il quale abbia anche un incarico di consulenza per le questioni societarie e fiscali.

Alla luce delle suddette pronunce, tali attività, anche se non inerenti all’ufficio di amministratore, richiedono la presenza di una preventiva delibera assembleare che quantifichi i compensi da corrispondere al soggetto nella sua qualità di amministratore.

Nelle controversie in oggetto l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l’indeducibilità dei costi relativi a contratti di consulenza stipulati con i propri amministratori, sostenendo che tali contratti fossero simulati e, in particolare, volti a mascherare la corresponsione di compensi per le funzioni di amministratore.

Nel secondo grado di giudizio le controversie hanno avuto esiti opposti: in un caso, i giudici hanno accolto le istanze del contribuente, sulla base del fatto che gli elementi prodotti dall’Agenzia delle Entrate a supporto della pretesa fossero insufficienti a dimostrare la diversa natura dei contratti rispetto a quella qualificata tra le parti (3); nel secondo caso, i giudici si sono espressi a favore dell’Amministrazione finanziaria riconoscendo il carattere simulato dei contratti.

(3)”E, nello specifico, che non fossero idonei a configurare una “presunzione grave, precisa e concordante”.

La questione è stata risolta dalla Suprema Corte, con esito a favore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del fatto che l’aspetto dirimente non è quello della simulazione dei contratti, bensì il principio generale secondo cui, ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, è necessaria la preventiva quantificazione degli stessi, da effettuarsi nell’ambito dello statuto sociale oppure mediante una delibera dell’assemblea dei soci.

E ciò indipendentemente dalla circostanza che i compensi afferiscano alle funzioni svolte per l’incarico di amministratore o alla remunerazione di prestazioni professionali o di altra natura, erogate in virtù di specifici contratti e legate alle specifiche competenze possedute.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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