Criteri fiscali nella distribuzione degli utili

Roma, 22 Aprile 2024

 

 

Circolare informativa 8/2024

(a cura di Beatrice Pallante)

 

Criteri fiscali nella distribuzione degli utili

Con l’avvicinarsi delle assemblee di approvazione del bilancio delle società, sede in cui può essere deliberata anche la distribuzione degli utili, è importante sapere che vi sono specifici criteri (fiscali) da seguire nel caso in cui si vogliano distribuire utili in presenza di riserve di natura diversa e formatesi in periodi diversi.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 47, comma 1 del TUIR il quale dispone che “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (1) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta (2).”

(1) “Ovvero, come si dirà anche in seguito, le riserve di capitali.”

(2) “Le riserve in sospensione d’imposta sono riserve di patrimonio netto che vengono assoggettate ad imposizione a seguito del verificarsi di uno specifico evento, previsto dalle singole leggi istitutive, che fa venir meno il regime di sospensione. Generalmente, accolgono plusvalori non assoggettati a tassazione o assoggettati a tassazione in modo parziale. Le riserve in sospensione d’imposta sono di due tipi: tassabili in ogni caso; tassabili solo in caso di distribuzione. Nella seconda categoria rientrano, ad esempio, le riserve di rivalutazione monetaria (fiscalmente riconosciute).”

La norma interessa le distribuzioni di riserve effettuate dalle società soggette all’IRES (società di capitali) in favore dei loro soci e consiste in una presunzione in base alla quale, ai fini fiscali, si considerano prioritariamente distribuite le poste aventi natura di utile rispetto a quelle aventi natura di capitale, indipendentemente dalla volontà espressa dai soci in sede di deliberazione.

Tale disposizione è volta, in particolare, ad evitare che le società possano ripartire tra i soci le riserve di capitali, che non hanno un impatto reddituale (diretto) (3), prima delle riserve di utili, la cui distribuzione comporta sempre l’assoggettamento a tassazione.

(3) “La distribuzione delle stesse non comporta infatti un onere impositivo in capo ai soci percettori, bensì la riduzione del costo fiscale della partecipazione da essi detenuta.”

Avendo portata esclusivamente fiscale, la norma non incide sulla validità civilistica della delibera assembleare che resta quindi valida ed efficace (ai fini civilistici) anche qualora preveda la distribuzione di riserve che non rispettino il criterio di priorità di distribuzione.

Nello specifico, l’ordine di distribuzione di cui all’articolo 47, comma 1 del TUIR è il seguente:

  1. Utile dell’esercizio;
  2. Riserve di utili (ad eccezione di quelle indisponibili);
  3. Riserve di capitali.

In merito alla distribuzione delle riserve di utili è utile ricordare che, per i soci in possesso di partecipazioni qualificate (4), è prevista l’applicazione di un regime fiscale differente in base all’esercizio di formazione dell’utile.

(4) “Si definiscono qualificate le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure una quota di partecipazione al capitale superiori ad un determinato ammontare.”

In particolare, per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 la tassazione dei dividendi in capo al socio percettore avviene sulla base della partecipazione degli stessi al reddito complessivo, con conseguente assoggettamento ad Irpef (5). A partire dal 1° gennaio 2018 il regime fiscale dei dividendi è stato uniformato e prevede, per gli utili prodotti a partire dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo, sia per le partecipazioni di natura qualificata sia per le partecipazioni di natura non qualificata (per le quali tali regime era già in vigore). (6)

(5) “La misura in cui i dividendi concorrono a formare il reddito complessivo è poi diversa in funzione dell’esercizio di formazione dell’utile:

  • per le riserve di utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, i dividendi sono tassati ai fini Irpef nella misura del 40%;
  • per le riserve di utili formatesi dopo il 31/12/2007 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016, i dividendi sono tassati nella misura del 49,72%;
  • per le riserve di utili formatesi dopo il 31/12/2016 fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, i dividendi sono tassati nella misura del 58,14%.”

(6) “La ritenuta è trattenuta e versata direttamente dalla società che eroga i dividendi, con la conseguenza che la tassazione degli stessi si conclude in tale momento (senza la necessità che vengano indicati nella dichiarazione dei redditi).”

Tornando all’ordine di distribuzione, è opportuno fare delle precisazioni con riferimento ad alcune tipologie di riserve.

Relativamente alla riserva legale, essa non è interessata dalla norma nonostante si tratti di una riserva di utili, in quanto non liberamente disponibile (7). Tuttavia, è assoggettata alla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili per la quota disponibile, ovvero per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite del quinto del capitale sociale previsto dall’articolo 2430 del Codice Civile.

(7) “Come noto, lo scopo del vincolo è infatti quello di coprire eventuali perdite di capitali. Di conseguenza, tale riserva non può essere distribuita ai soci ma soltanto impiegata per la copertura di perdite.”

Per quanto concerne le riserve formate tramite versamenti dei soci, occorre distinguere in base al vincolo posto sugli stessi.

Nel caso di versamenti dei soci effettuati a titolo di finanziamento, non vi è dubbio che la posta, non rientrando nel patrimonio netto, non sia soggetta alla regola della prioritaria distribuzione degli utili e che possa essere liberamente distribuita (rispettando i relativi vincoli di natura civilistica).

Per i versamenti in conto capitale, la norma trova invece piena applicazione. Si tratta infatti di versamenti effettuati a favore della società senza alcun diritto al rimborso i quali si considerano definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dalla loro esecuzione, con la conseguenza che da tale momento cessa ogni collegamento tra il socio versante e la somma versata (8). Essi costituiscono pertanto una riserva di capitale iscritta nel patrimonio netto della società.

(8) “Massima H.L.1, Notai del Triveneto.”

Infine, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sarebbero esclusi dal perimetro di applicazione della norma, anche in considerazione dell’orientamento dei Notai del Triveneto (9) sulla natura della posta di bilancio. Tale indirizzo, in particolare, prevede l’iscrizione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale tra i debiti fin dall’origine (10), nel presupposto che tali versamenti non possano essere considerati acquisiti a patrimoniale sociale fin quando non si perfezioni l’aumento di capitale cui sono subordinati. Solo in tale momento, infatti, viene a cessare l’obbligo di restituzione da parte della società. (11) Non configurando quindi una riserva di capitali, tali versamenti non sono soggetti alla presunzione di priorità di distribuzione degli utili.

(9) “Contenuto nella Massima H.L.2.”

(10) “E non solo nel momento in cui il connesso aumento di capitale non si sia perfezionato.”

(11) “Tale orientamento si contrappone a quello, meno recente e anteriore alle modifiche apportate all’OIC 28, espresso dall’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano nella norma di comportamento n. 162, che collega l’esclusione dalla norma alla circostanza che i versamenti in conto futuro aumento di capitale siano da riclassificare tra i debiti solo nel momento in cui sia venuta meno la volontà dei soci di effettuare l’aumento di capitale al quale sono destinati.”

Trattandosi di una presunzione assoluta, per la quale, cioè, non è ammessa prova contraria da parte del contribuente, la norma può essere disapplicata solo nei seguenti casi:

  • la sua disapplicazione è disposta dalla legge (12);
  • mediante presentazione di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della Legge n. 212/2000.

(12) ” È il caso, ad esempio, dell’assegnazione agevolata recentemente prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 100-105.”

 

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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