Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Detraibilità dell’IVA non pagata al fornitore

Roma, 14 Ottobre 2024

 

 

Circolare informativa 12/2024

(a cura di Beatrice Pallante)

Detraibilità dell’IVA non pagata al fornitore

 

Il mancato pagamento di una fattura, e quindi anche dell’iva in essa contenuta, non incide di per sé sul diritto alla detrazione dell’imposta.

Tale assunto è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 175/2022 avente ad oggetto, tra vari quesiti, la seguente fattispecie.

Un coltivatore diretto ha avviato la costruzione di un impianto affidando i lavori ad una impresa costruttrice. I lavori sono stati eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014; a fronte degli stessi l’impresa costruttrice ha emesso più fatture le quali sono state regolarmente pagate dal coltivatore diretto, ad eccezione dell’ultima fattura a saldo. Ciò in ragione del fatto che i lavori non erano stati completati e di conseguenza l’impianto non era di fatto utilizzabile.

 

 

Relativamente alla fattura non pagata l’Istante ha seguito il seguente comportamento: al momento della registrazione del documento ha detratto l’iva a credito, tuttavia non ha utilizzato l’imposta in compensazione né ha chiesto il rimborso della stessa (in sostanza ha detratto l’iva ma non ne ha fruito scomputandola dall’iva a debito né chiedendone il rimborso).

In considerazione del fatto che, secondo l’interpretazione dell’Istante, il fornitore avrebbe dovuto emettere una nota di credito a storno totale della fattura non pagata, ma che tale nota di credito non è stata mai emessa (anche a causa della cessazione dell’attività da parte del fornitore), l’Istante ha prospettato all’Agenzia delle Entrate la propria soluzione consistente nella necessità di rettificare l’iva a credito detratta sulla fattura non pagata tramite l’emissione di un’autofattura dello stesso importo.

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso l’interpretazione dell’Istante.

Dopo aver richiamato l’articolo 26, comma 2 [1], del DPR n. 633/1972 (decreto IVA) ha infatti affermato che l’emissione della nota di credito, e quindi la rettifica dell’imponibile e/o dell’imposta di una fattura precedentemente emessa, non costituisce un obbligo a carico del cedente/prestatore bensì una facoltà alla quale lo stesso può rinunciare. Di conseguenza, nel caso di inerzia del fornitore, il cessionario/committente non deve procedere ad alcuna forma di auto-fatturazione.

[1] “il quale prevede che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25“.

Alla luce di ciò, in linea di principio, il mancato pagamento del fornitore non preclude il diritto alla detrazione dell’iva da parte dell’acquirente.

L’esercizio del diritto alla detrazione può tuttavia essere precluso qualora il mancato pagamento della fattura sia associato a particolari circostanze, come nel caso oggetto dell’interpello n. 426/2023, in cui:

  • l’Istante ha stipulato un contratto di consulenza con una società
  • le fatture emesse dalla società di consulenza vengono contestate dall’Istante in sede giudiziale e non pagate in attesa dell’esito del relativo giudizio
  • la società di consulenza non ha emesso note di credito
  • la controversia viene risolta, dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 26, comma 3 del DPR n. 633/1972 per l’emissione delle note di credito, tramite un accordo transattivo con il quale le parti pattuiscono il pagamento di un quantum a saldo e stralcio di tutte le pretese

Ciò considerato, l’Istante pone un quesito sul corretto comportamento iva da seguire in merito alle fatture non pagate, ritenendo di poter detrarre l’imposta indicata nelle fatture originariamente ricevute in virtù del fatto che il diritto alla detrazione dell’iva sorge al momento dell’effettuazione dell’operazione [2].

[2] “Tale momento, per le prestazioni di servizi, coincide con quello del ricevimento della fattura se anteriore.”

Neanche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione proposta dal contribuente.

Ciò in quanto, seppur “il diritto a detrazione dell’iva non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo previo pagamento dell’iva stessa” [3], esso comunque presuppone una corrispondenza tra il valore della prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto (a cui corrisponde l’iva detraibile), a nulla rilevando la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

[3]” Sentenza della Corte di Giustizia UE, C414/2010, 29 marzo 2012.”

In base a tale principio, condiviso dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, il mero possesso della fattura non legittima il diritto alla detrazione dell’iva ivi indicata, la quale deve essere coerente con l’operazione sottostante.

Di conseguenza, il committente non è legittimato a portare in detrazione l’iva indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del DPR n. 633/1972[4]. Ciò, peraltro, vale anche quando tale procedura non sia più realizzabile, come nel caso in esame, essendo decorso più di un anno dalla data di emissione della fattura[5].

[4] “Ovvero con l’emissione di una nota di credito.”

[5] “Ovvero il limite disposto dall’articolo 26, comma 3, del decreto IVA per l’emissione della nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.”

 

 

In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di specie, l’iva detraibile è esclusivamente quella relativa all’importo rideterminato per effetto dell’accordo transattivo, essendo palese che il corrispettivo indicato nelle fatture originarie, cui è collegato il credito iva di cui l’Istante invoca la detraibilità, non corrisponde alla reale operazione economica sottostante, sia in virtù del fatto che tali fatture sono state prontamente contestate sia per il raggiungimento del successivo tra le parti.

§ § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

 

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

Scarica la Circolare in Formato PDF

 

 

 

Condividi: