Esonero contributivo lavoratori dipendenti

Roma, 19 giugno 2023
Circolare Informativa 13/2023
(a cura di Sara Razzi)

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di bilancio per l’anno 2023, al fine di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto un taglio del cuneo fiscale, ovvero un abbattimento dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, che si traduce in un aumento in busta paga dello stipendio.

Lo sgravio, riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, rappresenta di fatto una riedizione della disposizione già introdotta dalla Legge di bilancio 2022, concretizzatasi in un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali dall’ 1gennaio al 30 giugno 2022, salvo poi passare al 2% dall’ 1 luglio al 31 dicembre. Rispetto al passato, tuttavia, la Manovra 2023 differenzia la percentuale di esonero in base alla retribuzione imponibile del lavoratore

 

DECRETO LAVORO 2023

Il Decreto Lavoro 2023 innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS ovvero di quelli per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.
L’aumento riguarda i periodi di paga dall’ 1 luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità, mentre per le mensilità di paga fino a giugno 2023 continueranno a valere le percentuali di esonero come sotto esposte, così come previsto nell’ultima Legge di Bilancio.

Il nuovo taglio del cuneo fiscale da luglio spetta:

  1. nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  2. nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO FINO A GIUGNO 2023

Lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e previsto fino alla data del 30 giugno 2023 è pari:

  • Al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692 mensili, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Al 3% dei contributi IVS se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata, non eccede l’importo di 1.923,00 euro.

 

Fino a giugno 2023 le soglie di retribuzione imponibile ai fini IVS rilevano non solo ai fini dell’applicabilità o meno della riduzione contributiva ma anche della sua entità. Di conseguenza, laddove la retribuzione imponibile:

  • Superi il limite di 2.692 euro mensili, non spetterà alcuna riduzione (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio);
  • Superi il limite di 1.923 euro ma sia comunque inferiore a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva potrà essere, per il singolo mese, nella misura del 2%;
  • Non superi il limite di 1.923,00 la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

“Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro” (Circolare Inps).

 

Lo sgravio opera nel rispetto di due massimali mensili (1.923,00 e 2.692,00 euro) da maggiorare, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori alla tredicesima, nel mese di erogazione di quest’ultima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la retribuzione imponibile (costituita dalla somma del compenso mensile più la quattordicesima o i ratei della stessa) non ecceda i 2.692,00 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

L’Inps chiarisce che, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con le agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Articolo in formato pdf

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Sara Razzi

 

 

Condividi: