Finanziaria in Pillole

Roma, 15 Gennaio 2024

 

 

Circolare informativa 2/2024

(a cura di Sara Razzi)

Finanziaria in Pillole

 

Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati, con 200 voti favorevoli e 112 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.

 

 

Di seguito sono riepilogati gli interventi in materia fiscale.

  • Facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione

I Commi da 8 a 13 introducono una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa, per supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose.

Gli articoli dispongono anche che, per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

  • Bonus sociale elettrico

Il Coma 14 riconosce, per il primo trimestre del 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, erogato in quota fissa ed in base alle zone climatiche. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024.

  • Esonero parziale contributi previdenziali

Il Comma 15 stabilisce che per i periodi di paga dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero in questione è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima; il tutto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

  • Welfare aziendale

I Commi 16 e 17 prevedono, solo per il 2024, che non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

  • Premi di produttività

Il Comma 18 dispone che per i premi e le somme erogati nell’anno 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

 

 

 

  • Canone RAI

Il Comma 19 prevede per il 2024 che il canone Rai passi da 90 a 70 euro annui.

 

  • Detassazione del lavoro

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, i Commi dal 21 al 25 stabiliscono che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Dette disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.

 

  • Plastic tax e sugar tax

La legge prevede al Comma 44 lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate.

 

  • IVA

Con i Commi 45 e 46  viene eliminata l’aliquota Iva agevolata del 5%, prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Stessa sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

  • Deduzioni quota 1% e 3% componenti negativi Ires ed Irap

“Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).L’ Art.16 comma 1 prevede che “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”.

Art. 16 comma 3 “Per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L’eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4”

  1. Il Comma 49 stabilisce che La deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive,  sulla base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell’articolo  16   del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in  corso al 31 dicembre 2024, e’ differita,  in  quote  costanti,  al  periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
  2. Il Comma 50 stabilisce che La deduzione della quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività        produttive,  sulla base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell’articolo  16   del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in  corso al 31 dicembre 2026, è differita,  in  quote  costanti,  al  periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

 

  • Rivalutazione terreni e partecipazioni

Ai Commi da 52 a 53 viene previsto che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini di cui sopra, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16% e l’aliquota per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola passa dal 4 al 16%.

 

  • Plusvalenze da partecipazioni

Al Comma 59 la legge dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Tali disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate, effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

 

  • Agenzia delle entrate e Inps

 

Viene implementata ai Commi da 60 a 62 la collaborazione fra enti, disponendo che, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

 

  • Locazioni brevi

La finanziaria interviene con il Comma 63 sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.

L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa prevede, poi, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta a titolo di acconto.

 

  • Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus

I Commi da 64 a 67 stabiliscono che a partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.

 

  • Esenzione Imu

La legge di bilancio al Comma 71 specifica che sono esenti da Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali. Inoltre, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

  • Adeguamento esistenze iniziali

La manovra stabilisce ai Commi da 78 a 85 che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di valori l’adeguamento comporta il pagamento:

  1. a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  2. b) di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo.

L’adeguamento – specifica la legge – non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.

 

  • Ritenuta bonifici e provvigioni

La normativa ai Commi da 88 a 90 aumenta dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

 

  • Ivie ed imposta di bollo sui prodotti finanziari

Al Comma 91 la legge di Bilancio aumenta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.

L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

 

  • Compensazioni

L’articolato normativo prevede ai Commi dal 94 al 97, dal 1° luglio 2024, una deroga alla facoltà di compensazione, prevista dallo Statuto del contribuente per coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Viene, inoltre, stabilito che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

 

  • Incremento bonus asili nido

Al Comma 177 viene previsto per che per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, sia incrementato il bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati fino a 2.100.

 

  • Misure per le lavoratrici madri

La manovra prevede ai Commi da 180 a 182 che, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

 

  • Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee

Nella determinazione dell’Isee sono esclusi così come previsto dal Comma 183, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi

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