Roma, 28 Ottobre 2024
Circolare informativa 13/2024
(a cura di Beatrice Pallante)
Fringe Benefit 2024
I fringe benefit sono benefici accessori alla retribuzione monetaria che il datore di lavoro può riconoscere ai propri lavoratori. Si tratta, in particolare, di erogazioni in natura, sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che l’azienda offre per migliorare le condizioni lavorative (e non) dei propri dipendenti o per incentivarli alla produttività.
Tra le forme più diffuse vi sono:
- le autovetture aziendali
- prestiti agevolati
- polizze assicurative
- soggiorni in località turistiche
- abitazioni concesse in uso
La disciplina dei fringe benefit è generalmente stabilita all’interno del contratto individuale tra l’azienda e il lavoratore dipendente all’atto dell’assunzione o, successivamente, nel corso del rapporto di lavoro.
La disciplina fiscale è contenuta nell’art. 51, commi 3 e 4 del TUIR e prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorra a formare il reddito imponibile del lavoratore se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. In caso di superamento della soglia l’intero valore del benefit sarà sottoposto a tassazione e contribuzione (non solamente l’eccedenza).[1]
[1] “Si ricorda che, diversamente dal caso del c.d. welfare aziendale, i fringe benefit possono essere corrisposti anche come beneficio ad personam, senza la necessità che siano offerti alla totalità dei dipendenti.”
Negli ultimi anni tale disciplina è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati ad ampliare la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva allo scopo di sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha disposto, in deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR, per il periodo d’imposta 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori entro i seguenti maggiori limiti:
Beneficiari | Valore soglia 2024 |
Lavoratori dipendenti | 1.000 euro |
Lavoratori dipendenti con figli [2] a carico [3] | 2.000 euro |
[2] “Compresi i figli adottivi, affidati e nati fuori dal matrimonio.”
[3] “Il limite maggiorato si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio a condizione che sia a carico di entrambi (e anche nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico al genitore con il reddito più alto).”
Per determinare se un figlio è a carico occorre verificare le condizioni previste dall’art. 12, comma 2 TUIR, in base al quale un figlio è fiscalmente a carico se soddisfa i seguenti requisiti:
Età |
Limite di reddito |
non superiore a 24 anni |
4.000 euro |
superiore a 24 anni |
2.840,51 euro |
I suddetti limiti trovano applicazione a condizione che il datore di lavoro abbia preventivamente informato le rappresentanze sindacali, laddove presenti.[4]
[4]”Alla luce della circolare n. 23E del 2023 dell’Agenzia delle entrate si ritiene che l’obbligo si consideri assolto in via preventiva se l’informativa è fornita entro la chiusura del periodo d’imposta.”
Tra i benefit compresi nel perimetro di applicazione della norma rientrano, in continuità con il 2023, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche (del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) a cui si aggiungono, nel 2024, le somme erogate o rimborsate relativamente alle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Al fine di ottenere l’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro i lavoratori sono tenuti a presentare al datore di lavoro una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. Tale dichiarazione non è vincolata a specifici requisiti formali e può quindi essere resa secondo le modalità che il datore di lavoro e il lavoratore individueranno.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione per i successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al datore di lavoro il quale dovrà recuperare a tassazione gli importi precedentemente esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Secondo l’ultima bozza circolata del Ddl di Bilancio 2025, attualmente in attesa della firma del Parlamento, le soglie di non imponibilità stabilite per il 2024 nonché le tipologie di benefit comprese nel perimetro di applicazione dell’agevolazione, saranno confermate anche per il triennio 2025 – 2027. [5]
[5]”Il Ddl di Bilancio 2025 dovrebbe inoltre intervenire sulla modalità di calcolo del fringe benefit relativo alla concessione in uso di autovetture aziendali, attualmente determinato in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo. Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 il valore del fringe benefit dovrebbe invece essere determinato nel seguente modo:
- 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI);
- 20% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.”
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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,
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