Fringe benefit con soglia a 3.000 euro ma solo con figli a carico

Roma, 15 maggio 2023
Circolare Informativa 11/2023
(a cura di Sara Razzi)

FRINGE BENEFIT CON SOGLIA A 3.000 EURO MA SOLO CON FIGLI A CARICO

 

L’art. 40 del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”), pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023, ha previsto l’incremento, per il 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, restando invece ferma a 258,23 euro per tutti gli altri dipendenti.

La disposizione individua nel dettaglio i “figli a carico”.

Il comma 1 dell’art. 40 del DL dispone che “limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo” del TUIR:

 

“non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti”.

 

Ai fini della disposizione in esame rilevano i dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR.

I figli sono considerati fiscalmente a carico se:

  • non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade
  • superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
    Il limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare),

indipendentemente dal periodo in cui viene prodotto.

 

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione della norma, rientrano nella soglia di 3.000 euro:

  1. il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli;
  2. le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 2 dell’art. 40 del DL dispone inoltre che resta ferma l’applicazione dell’art. 51 comma 3 del TUIR, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. Pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma l’ordinaria soglia di 258,23 euro.

Attenzione ! L’applicazione della soglia di 3000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, non è automatica.

A norma del comma 3 dell’art. 40 del DL 48/2023, infatti, “Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”.

Di conseguenza, il lavoratore dipendente dovrà fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000 euro per il 2023, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Stando alla citata disposizione, che non prevede particolari limitazioni e fa riferimento in generale al lavoratore dipendente, la soglia di 3.000 euro sembrerebbe applicabile, per intero, distintamente per ciascun genitore.

La soluzione però sembrerebbe dubbia perché creerebbe una doppia agevolazione per il solo fatto che entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti.

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Sara Razzi

 

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