Il Concordato Preventivo Biennale

Roma, 25 marzo 2024

 

 

Circolare informativa 6/2024

(a cura di Alessandra Razzi)

 

Il Concordato Preventivo Biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è compresa l’introduzione del concordato preventivo biennale.

La finalità – dichiarata – del concordato è quella di favorire la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e l’adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, mediante l’instaurazione di un rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti.

In particolare, il nuovo strumento previsto dal legislatore consiste in un accordo con il fisco che consentirà di stabilire in anticipo il reddito da dichiarare per un periodo di due anni ai fini delle imposte dirette (Irpef e laddove dovuta, Irap) e dei contributi previdenziali. La proposta sarà formulata dall’Agenzia delle Entrate, su misura del contribuente, in ragione delle informazioni già note all’Amministrazione Finanziaria, nonché degli ulteriori dati che i contribuenti saranno chiamati a trasmettere. Sarà quindi possibile definire anticipatamente le imposte ed i contributi da versare per un biennio.

Soggetti ammessi

La misura è rivolta ai soggetti Isa ed ai contribuenti in regime forfettario.

Sono esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti in sospensione o in corso di rateazione non rientrano nel limite.

“Per i contribuenti in regime forfettario il concordato viene introdotto in sola fase sperimentale, e riguarderà, in prima battuta, solo l’anno 2024.”

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

 

Procedura

Il processo di elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarati all’Agenzia dal contribuente attraverso una piattaforma informatica; per gli anni 2014 e 2015 la  tempistica è la seguente:

Anno d’imposta

Disponibilità Software dati concordato

2024

Entro il 15 giugno 2024

2025

Entro il 15 aprile 2025

 

Sulla base di tali informazioni l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta.

L’eventuale adesione alla proposta dovrà essere espressa entro:

 

Anno d’imposta

Disponibilità Software dati concordato

2014 -2015

15 ottobre 2024

A regime

Entro il termine di versamento del saldo delle imposte dell’anno precedente

30 giugno

 

Cessazione e decadenza

Ai sensi degli art. 21 e 32 del D.Lgs 13/2024, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

• per i soggetti Isa: modifica dell’attività esercitata nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo precedente biennio stesso, a meno che alla nuova non si applichi il medesimo Isa previsto per l’attività precedentemente svolta;

• per i contribuenti forfettari: modifica dell’attività esercitata nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo precedente biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito;

• per tutti: cessazione dell’attività.

Ai sensi dell’art. 22 il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta quando:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 % dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato
  • si verifica una causa di esclusione, oppure vengono meno i requisiti di accesso
  • non vengono versate le somme dovute conseguenti al reddito concordato.

 

Determinazione del reddito da concordato

Secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs 13/2024 in caso di adesione al concordato il reddito d’impresa imponibile sarà determinato sulla base della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate rettificata dall’eventuale presenza di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi di partecipazione ed eventuali perdite a riporto degli esercizi precedenti.

 

Reddito d’impresa concordato imponibile
+ Reddito come da proposta Ade accettata dal contribuente
+ Plusvalenze
+ Sopravvenienze attive
Minusvalenze
Sopravvenienze passive
+ Redditi da partecipazioni
Perdite a riporto anni precedenti
= Reddito rilevante ai fini fiscali, con un minimo di 2.000 Euro

 

La base imponibile Irap (laddove dovuta) viene determinata sulla base della proposta dell’Agenzia delle Entrate secondo le regole di cui sopra, ma senza tenere in considerazione plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive; anche in questo caso la base imponibile assume il valore minimo di 2.000 Euro.

Nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo se il soggetto è un contribuente Isa, il reddito sarà determinato sulla base della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate rettificata dall’eventuale presenza di plusvalenze, minusvalenze e redditi da partecipazione.

 

Reddito da lavoro autonomo concordato imponibile
+ Reddito come da proposta Ade accettata dal contribuente
+ Plusvalenze
Minusvalenze
+ Redditi da partecipazioni
= Reddito rilevante ai fini fiscali, con un minimo di 2.000 Euro

 

Per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime forfettario il reddito fiscalmente rilevante è quello risultante dalla proposta dell’Agenzia delle Entrate con un minimo di 2.000 Euro.

Restano applicabili le riduzioni contributive previste, su opzione, a favore degli iscritti alle gestioni Inps Artigiani e commercianti.

 

Effetti del concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, pertanto, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi conseguiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il fisco non assumono alcuna rilevanza né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori.

In ogni caso, l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

 

Regime premiale

L’adesione al concordato comporta l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di sottoporre i contribuenti agli accertamenti presuntivi e induttivi, di cui all’articolo 39 del DPR n. 600/1973, per gli anni di vigenza dello stesso. Tuttavia, tale circostanza non esonera l’Amministrazione dal poter compiere attività ispettiva (accessi, ispezioni o verifiche), il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal concordato. I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono, inoltre, beneficiare del regime premiale di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Il regime di favore riguarda in particolare:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

L’adesione al concordato non esonera i contribuenti dal regolare adempimento degli obblighi contabili e dichiarativi né dalla comunicazione dei dati per l’applicazione degli ISA.

 

Analisi di convenienza

L’accettazione del concordato preventivo biennale va attentamente valutata: se, da un lato, offre la possibilità di pagare meno imposte in caso incremento del proprio reddito effettivo, dall’altro comporta il rischio di pagare più del dovuto se i ricavi diminuiscono o i costi aumentano. È quindi essenziale valutare accuratamente la stabilità e le prospettive della propria attività imprenditoriale o professionale prima di prendere una decisione.

Un’attenuazione del rischio, nel caso di riduzione dell’attività, è contenuta nell’ art. 9 comma 2 del D. lgs 13/2024, il quale stabilisce che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quello concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.

Esiste pertanto una via di uscita dal concordato, ma solamente in presenza di un scostamento estremamente rilevante tra reddito effettivo e reddito concordato.

Un non marginale vantaggio nell’adesione è desumibile dalla lettura dell’articolo 34 del citato decreto che dispone che “Agenzia Entrate e GdF programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti di soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”: l’adesione all’istituto implica una minore probabilità di accertamento fiscale e previdenziale.

 

 

 

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Per dare concreta attuazione all’istituto in esame è necessario attendere l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà individuare i dati da comunicare da parte del contribuente,  e due decreti del Mef, uno per l’approvazione della la metodologia alla base del calcolo dei redditi concordati e l’altro per l’individuazione delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale; è quindi ancora prematura la simulazione e valutazione di casi specifici.

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

 

Cordiali saluti,

Alessandra Razzi

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