Il Nuovo Credito d’imposta Transizione 5.0

Roma, 11 Marzo 2023

Circolare informativa 5/2023

(a cura di Beatrice Pallante)

Il Nuovo Credito d’imposta Transizione 5.0

L’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, ha dato il via alla “Transizione 5.0”, cioè la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane.

Il programma si inserisce nell’ambito delle misure finalizzate alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, sulla scia del modello di Transizione 4.0, mira a sostenere gli investimenti delle imprese nella digitalizzazione e nel “green” attraverso un sistema innovativo di crediti d’imposta.

“Di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti della Legge n. 178/2020.”

Per la realizzazione del programma il Piano ha destinato risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.

In particolare, la norma prevede il riconoscimento alle imprese ammesse di un credito d’imposta il cui importo è proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti che soddisfino determinati requisiti in termini di innovazione e risparmio energetico.

 

 

Beneficiari e requisiti soggettivi

La misura si rivolge alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.

“Non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e sottoposte ad altra procedura concorsuale”.

Relativamente ai requisiti, la norma prevede che l’agevolazione spetti indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

La concessione della stessa è tuttavia subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile al settore di appartenenza nonché al regolare adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali, in possesso delle caratteristiche di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016 e di interconnessione al sistema aziendale, a condizione che tali progetti di investimento consentano di ottenere una riduzione dei consumi della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi direttamente interessati non inferiore al 5%.

La norma ha, peraltro, ampliato l’ambito di applicazione oggettivo dell’agevolazione rispetto a quello previsto per la Transizione 4.0, ricomprendendo anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme e le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica “IoT” di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (ad eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammessi esclusivamente gli impianti fotovoltaici inseriti nel Registro Enea. Peraltro, gli impianti fotovoltaici dotati di un maggior livello di efficienza godono di una super agevolazione concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 120% o del 140% a seconda dei casi.

“Di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023.”

“Nello specifico, quelli dotati delle due classi con efficienza più alta. Il Registro Enea è infatti suddiviso in tre sezioni all’interno delle quali gli impianti fotovoltaici sono classificati e iscritti in funzione delle caratteristiche e delle qualità energetiche.”

 

Infine, tra gli investimenti agevolabili rientrano le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

“previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.”

Tali spese sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti effettuati ed entro il tetto massimo di 300 mila euro a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni.

 

Misura e caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura esposta nella seguente tabella:

Misura del Credito

Entità dell’investimento

35% del costo Quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
15% del costo Quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5% del costo Quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

“Che corrisponde al limite massimo annuo di costi ammissibili per ogni impresa beneficiaria.”

Le aliquote sopra indicate sono inoltre rispettivamente incrementate al:

  • 40%, 20% o 10% se l’impresa, per mezzo di tali investimenti, consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • 45%, 25% o 15% se l’impresa consegue un risparmio energetico superiore al 10% nella struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 15% nei processi interessi dall’investimento.

La riduzione dei consumi è calcolata su base annuale rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui gli investimenti sono effettuati o avviati, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta beni strumentali 4.0.

“È invece cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non comporti la fruizione di un beneficio superiore al costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile Irap.”

La misura non costituisce un aiuto di Stato.

 

Modalità di accesso al beneficio

Diversamente dal credito d’imposta 4.0, il credito in analisi non è un’agevolazione a fruizione automatica.

L’accesso al beneficio richiede infatti la presentazione, tramite modalità telematiche, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dallo stesso GSE, dei seguenti documenti:

  • Certificazioni energetiche rilasciate da un esperto indipendente che attestino l’ammissibilità al beneficio del progetto d’investimento;
  • Comunicazione contenente la descrizione del progetto d’investimento e il costo dello stesso.

Nello specifico, le certificazioni devono attestare:

  • ex ante, l’idoneità dei progetti di investimento a conseguire la riduzione dei consumi energetici, al fine di consentire la “prenotazione” del credito d’imposta;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto attestato nella certificazione ex ante.

Il Gestore dei Servizi Energetici, dopo aver verificato la completezza della documentazione presentata e il rispetto del limite di spesa, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito prenotato.

L’impresa è inoltre soggetta all’obbligo di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, entro il limite di quello prenotato.

“Le modalità operative saranno definite con un decreto del Mimit da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma.”

L’impresa, infine, comunica al GSE il completamento dell’investimento, corredando la comunicazione della certificazione “ex post” del valutatore indipendente.

Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

 

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta 5.0 è utilizzabile in compensazione F24 in un’unica rata.

L’eventuale eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 è compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti al medesimo soggetto) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente e deve essere riversato dal beneficiario.

 

Obblighi documentali

Al fine di consentire il successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, le imprese che fruiscono dell’agevolazione sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la decadenza dal beneficio. A tal fine:

  • i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere il riferimento alla norma istitutiva;
  • l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata da un revisore legale.

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L’operatività del credito d’imposta Transizione 5.0 è subordinata all’emanazione di due decreti attuativi di cui, uno, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (ovvero entro il 1° aprile 2024) relativo alle regole attuative del bonus e, l’altro, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, avente ad oggetto i requisiti che i soggetti formatori a cui le imprese possono rivolgersi per le spese di formazione agevolabili devono possedere.

§§§§§§

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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