L’adozione del “Modello 231”: Un onere o un’opportunità?

Roma, 30 Settembre 2024

 

Circolare informativa 11/2024

(a cura di Aldo Filippini )

L’adozione del “Modello 231”: Un onere o un’opportunità?

  • Breve storia e descrizione della norma

Societas delinquere non potest”: il noto brocardo [1], già messo in discussione nel corso del ‘900 a causa dell’evoluzione dei sistemi economici e di governance, fu definitivamente superato il 4 luglio 2001, data in cui entrò in vigore il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno dello stesso anno intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

[1] “Franz von Liszt, Das deutsche Reichsstrafrecht – 1881”

Con tale Decreto fu introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti legati agli enti stessi da determinati rapporti.

La responsabilità penale iniziava quindi a coinvolgere, anche se con il diverso titolo di “responsabilità amministrativa degli enti”, anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

La prima stesura della norma prevedeva che essa si applicasse ai seguenti reati [2]:

[2] “Articoli 24 e 25 del Decreto”

  • Indebita percezione di erogazioni
  • Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche
  • Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
  • Concussione
  • Corruzione

 

Tale circoscritto perimetro si è esteso fino ad aggiungere alle precedenti oltre duecento tipologie di reati, rientranti nelle seguenti categorie [3]:

[3] “Articoli 24-bis, 24 ter e dal 25-bis al 25-duodevicies del Decreto”

  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati
  • Delitti di criminalità organizzata
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
  • Delitti contro l’industria e il commercio
  • Reati societari
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
  • Delitti contro la personalità individuale
  • Reati di abuso di mercato
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
  • Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
  • Reati ambientali
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
  • Razzismo e xenofobia
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
  • Reati Tributari
  • Contrabbando
  • Delitti contro il patrimonio culturale
  • Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
  • Frodi alimentari
  • Reati transazionali, inclusi quelli relativi all’immigrazione clandestina

In parole povere: nel caso in cui venga commesso un reato, è molto probabile che esso ricada (anche) nell’ambito di applicazione del Decreto.

Cosa succede in tal caso?

Diversamente da una persona fisica, un ente non rischia il carcere, nel senso stretto del termine. Cionondimeno, esso può essere sanzionato con misure di notevole riduzione della propria operatività.

Misure che potrebbero, anche se per effetto indiretto, comportare la “morte” dell’ente.

Il Decreto prevede infatti che, in caso di illecito amministrativo dipendente da reato si applichino, a seconda della gravità dell’illecito:

  1. la sanzione pecuniaria
  2. le sanzioni interdittive
  3. la confisca (del prezzo o del profitto del reato)
  4. la pubblicazione della sentenza

In particolare, le sanzioni interdittive sono:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

 

Il Modello Organizzativo come possibile esimente

Appare evidente da quanto scritto come l’applicazione di una misura interdittiva possa essere devastante, soprattutto per un’impresa.

Tuttavia, il Decreto prevede l’esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente dimostri una serie di condizioni; tra queste l’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione.

Più in particolare, l’articolo 6 del Decreto dispone che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, commessi da soggetti apicali, se prova che:

  1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
  3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al punto 2).
  • Quindi?

Non è questa la sede per una disamina accurata degli adempimenti connessi alla predisposizione di un efficace Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 (MOG).

È tuttavia utile spendere alcune considerazioni sugli oneri che l’adozione potrebbe comportare, da un lato, e sui vantaggi che ne potrebbero conseguire, dall’altro.

 

 

 

Li riepiloghiamo qui di seguito, nella sintesi e inevitabile approssimazione che chi è già esperto della materia ci perdonerà, e ricordando che l’adozione del MOG non costituisce un obbligo [4] per nessun tipo di impresa od ente:

[4] “Nonostante una Sentenza della Corte di Cassazione (12 gennaio 2017 n. 9132) abbia rischiato di confondere le acque”

 

 

Oneri

  • Il costo iniziale di impianto del modello e l’emolumento annuale all’Organismo di Vigilanza
  • La distrazione di parte delle proprie risorse, nella fase di impianto, per assistere nella predisposizione del modello
  • La presenza di un ulteriore organismo nella governance aziendale
  • La necessità di una rivisitazione, e molto spesso adattamento, delle proprie procedure interne, poteri e processi autorizzativi

Opportunità

  • L’esenzione dalle sanzioni potenzialmente fatali per la continuità aziendale, in caso di compimento di un reato (in considerazione, soprattutto, dell’attuale vastità dei reati compresi nella norma) [5]
  • Indipendentemente dalla commissione di reati, l’innalzamento dei livelli di sicurezza aziendale, fisica, informatica, amministrativa
  • La possibilità di migliorare la propria compliance e procedure interne
  • L’ottenimento di un miglior rating aziendale
  • La possibilità di accedere a procedure di gara per le quali è richiesta l’adozione del MOG da parte del partecipante
  • La possibilità di coordinare l’intero impianto di governance in modo trasversale fra il MOG e le altre procedure e obblighi di informativa (in alcuni casi resi di recente obbligatori) quali il Whistleblowing, l’ ESG, le Certificazioni di Qualità, la Sicurezza sul lavoro, il Tax Control Framework, etc)

[5] “Nonché delle sentenze: una recente decisione della Corte di Cassazione (30813/2024) ha condannato una casa di moda una cui dipendente amministrativa si era infortunata nel prestare aiuto ad una persona addetta al magazzino. Nella fattispecie il vantaggio per la società (senza il quale sarebbe mancato il presupposto per un reato ai sensi del Decreto 231) è stato identificato nel risparmio conseguito per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza.”

Peraltro, per venire incontro alle PMI che avessero interesse ad adottare il MOG senza sopportare investimenti troppo elevati, negli ultimi sono stati emessi numerosi documenti di prassi, finalizzati espressamente a rendere il processo più semplice e meno oneroso, pur mantenendo i vantaggi in tema di opportunità sopra delineati.

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Aldo Filippini

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