Le novità del decreto bollette

Roma, 3 aprile 2023
Circolare informativa 8/2023
(a cura di Beatrice Pallante)
LE NOVITÀ DEL DECRETO BOLLETTE

Il D.L. n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore lo scorso 31 marzo, ha introdotto nuove misure a sostegno delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché una serie di proroghe con riferimento alle misure previste in tema di Pace Fiscale.

 

 

 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici il decreto Bollette ha esteso la possibilità per le imprese di accedere ai crediti d’imposta energia e gas fino al 30 giugno 2023 e quindi anche per il secondo trimestre dell’anno in corso.

L’accesso al beneficio è consentito alle imprese che, nel primo trimestre del 2023, hanno registrato un incremento del prezzo delle utenze di energia elettrica e gas superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Si ricorda che la misura in commento consiste in un contributo straordinario, riconosciuto nella forma di credito d’imposta, il cui ammontare è commisurato all’importo delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel trimestre di riferimento (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata).

Per il secondo trimestre 2023 il D.L. n. 34/2023 ha stabilito che tale credito d’imposta spetta secondo le seguenti percentuali:

20% del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica, per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore);

10% del costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse dalle imprese energivore);

• 20% del costo sostenuto per l’acquisto di gas (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore);

20% del costo sostenuto per l’acquisto di gas (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Ai fini dell’ottenimento dei bonus l’impresa destinataria del contributo che nel primo e secondo trimestre del 2023 si rifornisce di gas naturale o energia elettrica dallo stesso fornitore del primo trimestre 2019, entro 60 giorni dalla chiusura del trimestre di maturazione del credito d’imposta, effettua una richiesta nei confronti di quest’ultimo al fine di ricevere la comunicazione contenente il calcolo dell’incremento del costo  dell’energia e l’importo del credito d’imposta. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell’impresa unitamente alle fatture di acquisto che comprovano le spese sostenute ai fini di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il decreto in commento ha inoltre previsto che i crediti d’imposta sopra descritti hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche del beneficio derivante dalla  non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP), non porti al superamento del costo sostenuto;
  • sono cedibili (solo per l’intero valore) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

 

 

Novità in tema di Pace Fiscale

In materia fiscale il D.L. n. 34/2023 ha sostanzialmente previsto la proroga dei termini per l’accesso alle principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (c.d. Pace Fiscale).
In particolare:

• Sanatoria delle irregolarità formali: il termine originario fissato al 31 marzo 2023 è prorogato al 31 ottobre 2023;

• Ravvedimento speciale: il precedente termine del 31 marzo 2023 è posticipato al 30 settembre 2023;

• Definizione agevolata delle liti pendenti: il termine per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti inizialmente fissato al 30 giugno 2023 è differito al 30 settembre 2023 (il decreto rivede di conseguenza anche i termini connessi a quello di presentazione della domanda, in particolare, quello di sospensione della controversia, quello di sospensione dei termini di impugnazione ed il termine per la definizione dell’accordo);

• Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione: il termine precedentemente individuato nel 30 giugno 2023 è ora fissato al 30 settembre 2023;

• Definizione agevolata degli atti di accertamento: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi (per mancata impugnazione) entro il 15 febbraio 2023, sono definibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (e quindi entro il 30 aprile). Se i predetti avvisi sono stati definiti in acquiescenza (senza accesso all’agevolazione) nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, mediante pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il contribuente ha la possibilità di richiedere la rideterminazione degli importi dovuti in base alle disposizioni previste in materia di definizione agevolata degli atti di accertamento, entro la scadenza della prima rata successiva.

Per maggiori informazioni sulle misure richiamate si rinvia alla circolare informativa n. 2/2023 o si invita a contattare lo Studio.

 

Il decreto Bollette, per mezzo di norme di interpretazione autentica, ha inoltre chiarito in maniera univoca l’ambito di applicazione del c.d. ravvedimento speciale (commi 174 – 178 della Legge n. 197/2022).

Si ricorda che tale misura consente la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, diverse da quelle sanabili mediante il ricorso alla regolarizzazione delle violazioni formali e alla definizione agevolata degli avvisi di irregolarità da controllo automatizzato.
Il legislatore, con tali norme di interpretazione autentica, ha confermato l’orientamento adottato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2023 stabilendo che la misura ricomprende tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 commesse in relazione ai suddetti periodi d’imposta, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.

 

Alla luce di tale intervento legislativo, rientrano nel perimetro di applicazione del ravvedimento speciale:

• le violazioni sostanziali dichiarative e le violazioni sostanziali prodromiche alla  presentazione della dichiarazione che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il dubbio riguardava il fatto che le violazioni sostanziali, diverse da quelle rilevabili da controllo automatizzato e che non fossero collegate alla dichiarazione, potessero beneficiare del ravvedimento speciale. La norma chiarisce che anche tali violazioni, in quanto ravvedibili ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  n. 472/1997, possono essere oggetto di ravvedimento speciale, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.;

• le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) non rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973, anche in presenza di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del  quadro RW). In tale ambito la norma ha chiarito che la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale resta una fattispecie esclusa dal perimetro di applicazione della misura ma essa non impedisce l’accesso al beneficio di altre violazioni sostanziali inerenti ai redditi di fonte estera (se la relativa dichiarazione è stata regolarmente presentata). Di conseguenza, può essere regolarizzata mediante ravvedimento speciale la dichiarazione infedele ai fini IVAFE o IVIE (a prescindere dal fatto che il contribuente abbia compilato o meno il quadro RW).

 

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Beatrice Pallante

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