Roma, 23 Gennaio 2023
Circolare informativa 3/2023
(a cura di Sara Razzi)
Regime Forfettario 2023
Legge di Bilancio 2023 e nuovo Forfettario cosa cambia
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 54 ha introdotto importanti modifiche al regime forfetario, di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014,
In particolare, la norma, lettera a), ha modificato il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha istituito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).
La legge di Bilancio introduce una variazione sul limite dei ricavi per poter accedere, permanere e fuoriuscire dal regime agevolato :
- l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita dall’anno successivo al superamento del limite di ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.
Dato che la legge è in vigore dal 1° gennaio 2023, per verificare l’accesso o la permanenza nel regime per il 2023 occorre tener conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente (2022), computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Nel caso di fuoriuscita immediata dal regime forfettario in corso d’anno, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Legge di Bilancio 2023 e nuovo Forfettario cosa NON cambia
La legge di bilancio 2023 non ha introdotto modifiche su ulteriori requisiti o cause di esclusione, le quali vengono riportate di seguito a titolo esemplificativo.
Sul requisito d’accesso relativo alle spese per lavoro, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 che riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio ricordiamo che tali somme non possono superare il limite di €.20.000.
Per quanto attiene le condizioni ostative (o di esclusione) si riporta di seguito l’elenco presente al comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014:
- L’avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita documenti di trasporto pubblico;
- intrattenimenti, giochi e altre attività;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- vendita di rottami o cascami.
(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
- l’essere non residenti in Italia. Anche se non residenti in Italia si può accedere al forfettario se:
- risiedere in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- la produzione nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- l’essere un soggetto che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- l’esercitare attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente:
- partecipare a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- l’esercitare come persona fisica attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Alcune cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime per cui, ove ricorrano, ne impediscono l’utilizzo per quell’anno.
Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.