Legge di Bilancio 2023 e Tax Credit Quotazione PMI, cosa cambia

Roma, 13 febbraio 2023
Circolare informativa 5/2023
(a cura di Sara Razzi)
TAX CREDIT QUOTAZIONE PMI

 

Legge di Bilancio 2023 e Tax Credit Quotazione PMI cosa cambia

 

Con l’art. 1 comma 395 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene disposta la proroga per il 2023 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017, con incremento del limite massimo a 500.000 euro.

Con l’art. 1 comma 46 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) l’agevolazione era stata prorogata al 31 dicembre 2022, con modifica del credito d’imposta che era infatti riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ma fino all’importo massimo di 200.000 euro (in precedenza pari a 500.000 euro).

La norma prevede che alle piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) che, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (quindi successivamente al 1° gennaio 2023), iniziano una procedura d’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 250.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31/12/2023, per la predetta finalità.

 

Requisiti soggettivi delle PMI

Possono beneficiare di tale agevolazione le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (allegata).

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

 

Costi agevolabili

I costi ammissibili sono individuati dall’art. 4 del Decreto del Mise del 23 aprile 2018:

a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o perla produzione di ricerche così come definite nell’art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;

 

  1. f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  2. g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

Modalità di accesso al credito

La Legge di Bilancio 2023, non modifica la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 che demandava al MISE l’attuazione della misura, stabilendo le modalità ed i criteri per l’attuazione, l’individuazione delle procedure di concessione, la documentazione richiesta (art. 1, comma 91).

I soggetti interessati al credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza, formulata secondo lo schema specifico, in via telematica, all’indirizzo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

A seguito della verifica dei requisiti, il Ministero determina la percentuale massima del credito d’imposta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Le imprese destinatarie dell’agevolazione maturano il credito d’imposta solo all’esito dell’istruttoria.

 

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente compensazione nel modello F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. Relativamente all’utilizzo di detto credito in compensazione, è previsto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevando, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne oneri fiscali e contributivi), del TUIR.

A detto credito non si applicano il limite di 250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e quello di cui all’articolo 34, della Legge n.388/2000.

 

Alcuni dubbi ancora aperti

L’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), con la Circolare n. 4 del 6 febbraio 2023, è intervenuta al fine di esaminare alcune questioni interpretative ancora aperte:

  • l’applicabilità della misura alla quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ovvero le obbligazioni emesse da PMI e quotate sull’ExtraMOT PRO, alle SPAC ed ai trasferimenti della quotazione da un MTF al mercato regolamentato. Secondo Assonime tali fattispecie dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, in quanto configurano forme di accesso al mercato riconducibili alla finalità di aumentare e diversificare i canali di finanziamento delle PMI, dichiarata dal legislatore e da tempo all’attenzione anche delle istituzioni comunitarie;
  • l’applicabilità del beneficio in caso di trasferimento da un mercato ad un altro. Si consideri il caso della società che si trasferisca dal MTF al mercato regolamentato: il trasferimento dovrebbe avvenire nell’anno considerato dalla Legge di Bilancio 2023 (gennaio-dicembre 2023), al fine di poter considerare l’applicazione del beneficio.
  • l’eventuale applicabilità del beneficio fiscale anche alle SPAC (Special Purpose Acquisition Companies). La Legge di Bilancio 2018 e il decreto attuativo non chiariscono detto aspetto, né la Legge di Bilancio 2023 apporta chiarimenti su tale profilo.

 

Assonime ritiene che, ai fini fiscali, la SPAC possa essere definita come “impresa” e che quindi, ricorrendo gli altri requisiti previsti in tema di PMI, possa beneficiare del credito d’imposta.

Per tali questioni si attende un chiarimento.

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Sara Razzi

 

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