Roma, 17 Febbraio 2025
Circolare informativa 4/2025
(a cura di Sara Razzi)
Novità sulle Successioni
Il D.Lgs.n.139/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024 contiene importanti novità fiscali in tema di successioni.
Esaminiamo qui di seguito alcune di quelle più importanti.
◊ Eliminazione del Coacervo.
La prima novità introdotta dal D.Lgs.n.139/2024 riguarda l’abrogazione dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n.346/1990 (T.U.S.), ovvero l’eliminazione definitiva dell’istituto del coacervo delle successioni ereditarie ai fini della determinazione della franchigia per il calcolo dell’imposta di successione.
Il coacervo “successorio” comportava la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum), il tutto ai fini della determinazione delle aliquote a scaglioni applicabili a norma dell’art.7.
Il sistema di imposizione su base progressiva era venuto meno con l’introduzione della L. 342/2000 che prevede un sistema di tassazione basato su:
- tre aliquote fisse e proporzionali (4%, 6%, 8%), differenziate in funzione del legame di parentela intercorrente tra il disponente (de cuius o donante) e il beneficiario del trasferimento (erede o donatario);
- delle franchigie, anch’esse differenziate in base al rapporto intercorrente fra disponente e beneficiario.
Con l’introduzione delle nuove modifiche normative della L. 342/2000, si sono formate due tesi differenti tra l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, poi superate dalla circolare AE n. 29/2023.
Con l’abrogazione dell’art.8 comma 4 TUS si mette fine, definitivamente, non solo all’applicazione del coacervo successorio, ma anche e soprattutto alle dispute tra Agenzia Entrate e giurisprudenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo affermare che attualmente, con l’eliminazione del coacervo, esiste un sistema di “doppia franchigia”.
- Una per l’imposta di donazione;
- Una per l’imposta di successione.
◊ Autoliquidazione Imposta di Successione.
La seconda novità riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di successione. Attualmente il testo unico sulle successioni prevede esclusivamente l’autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo e tasse ipotecarie, mentre l’imposta di successione viene liquidata d’ufficio. Con la modifica del TUS dal primo gennaio 2025 il Legislatore ha introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati alla sua corresponsione.
In sede di denuncia di successione si dovrà quindi procedere anche al pagamento dell’imposta di successione senza dover attendere l’avviso dell’Agenzia delle Entrate. Essa dovrà essere autoliquidata dal contribuente entro 90 giorni ed è prevista la possibilità di un pagamento dilazionato: il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta nella misura non inferiore al 20% entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione e per il rimanente importo dilazionare in un numero di 8 rate trimestrali; per importi superiori a 20.000 euro è possibile dilazionare fine ad un numero massimo di 12 rate trimestrali fornendo apposita dichiarazione in sede di denuncia di successione.
Contestualmente alla registrazione della denuncia di successione, come nel sistema attuale, dovranno essere pagate le imposte ipotecarie e catastali.
L’agenzia delle entrate provvederà a verificare la correttezza dell’imposta successoria liquidata entro due anni e provvederà ad inviare l’avviso di liquidazione della eventuale maggiore imposta dovuta.
◊ Svincolo somme bancarie per liquidazione imposte.
La terza novità introdotta dal D.Lgs.n. 139/2024 riguarda lo svincolo delle somme bancarie per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.
Con il nuovo comma 4-bis art.48 Tus viene introdotta una deroga alle previsioni del comma 4 art.48 del Tus, per cui gli istituti di credito, e gli altri soggetti ivi indicati, possono svincolare le attività bancarie cadute in successione limitatamente alle somme dovute per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali e di bollo, ma solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- Presenza di un unico erede;
- Età anagrafica dell’unico erede non superiore a 26 anni.
Nell’ottica di una maggiore semplificazione sono state previste altre novità di entità minore come l’obbligatorietà della denuncia telematica (eccezion fatta per i soggetti non residenti in Italia per i quali è prevista la possibilità di spedire la dichiarazione di successione con raccomandata o altro mezzo equivalente).
La denuncia di successione può essere presentata solo su modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pena la nullità della stessa.
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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.
Cordiali saluti,