Pace Fiscale 2023. Strumenti deflattivi del contenzioso.

Roma, 9 Gennaio 2023

Circolare informativa 2/2023

(a cura di Beatrice Pallante)

 

Pace Fiscale 2023

La presente circolare è la prima di una serie dedicata alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre.

Iniziamo la serie trattando degli strumenti deflattivi del contenzioso (c.d. “Pace Fiscale”) in quanto di interesse per una platea molto vasta di contribuenti che potranno regolarizzare le proprie posizioni di debito nei confronti dell’erario ottenendo un risparmio sugli importi complessivamente dovuti.

 

La manovra comprende una serie di misure, tra le quali, in particolare:

  • Definizione agevolata degli avvisi bonari (commi 153 – 161 e 163 – 165);
  • Adesione agevolata delle violazioni non contestate (commi 174 – 178);
  • Definizione agevolata degli atti di accertamento (commi 179 – 185);
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186 – 205);
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione (commi 222 – 230);
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 (commi 231 – 252).

 

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata le somme chieste con le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni (si tratta delle comunicazioni emesse ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633/1972 con le quali l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente l’esito della liquidazione della dichiarazione sulla base di controlli effettuati attraverso procedure automatizzate. Se, in seguito a tali controlli, risulta versata una somma inferiore al dovuto viene applicata la sanzione amministrativa del 30% del minor importo versato, ridotta ad un terzo. In caso di mancato pagamento o di dimostrazione dell’infondatezza della pretesa erariale la somma viene iscritta a ruolo) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 oppure per le quali le suddette comunicazioni saranno notificate successivamente a tale data.

Nello specifico, possono essere definite le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al:

  • 31 dicembre 2019
  • 31 dicembre 2020
  • 31 dicembre 2021

La definizione prevede il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive ed il versamento delle sanzioni nella misura del 3%.

In buona sostanza la definizione comporta che venga corrisposto:

  • il 100% dell’imposta (o dell’importo residuo in caso di rateazione in corso);
  • interessi e somme aggiuntive in misura piena;
  • il 3% delle sanzioni (anziché il 10%).

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Le modalità di definizione seguono la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 462/1997.

Di conseguenza, nel caso in cui sia oggetto di definizione agevolata un avviso bonario non ancora rateizzato si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 in base alle quali il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (oppure entro 90 giorni nel caso di ricevimento della stessa da parte dell’intermediario) in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali indipendentemente dall’importo. La precedente disciplina, ora abrogata, prevedeva la possibilità di rateizzare in un numero massimo di 8 rate trimestrali per importi fino a 5.000 euro oppure, per importi superiori, di rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali.

Qualora sia oggetto di definizione un avviso bonario già in corso di rateazione il pagamento rateale prosegue secondo le modalità previste dall’art. 3-bis del suddetto D.Lgs. n. 462/1997.

In caso di mancato pagamento, integrale o parziale, delle somme dovute alle scadenze prescritte la definizione non produce effetti e si applicano le disposizioni ordinarie in tema di sanzioni e riscossione.

 

Adesione agevolata (c.d. “ravvedimento speciale”)

In deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la Legge di Bilancio 2023 consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione ed il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. La regolarizzazione non può essere esperita dal contribuente per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali con scadenza il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è consentita a condizione che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché l’applicazione della sanzione del 30% sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione i cui importi non sono rimborsabili.

L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento potrà definire le modalità di attuazione di tale misura.

 

Definizione agevolata degli atti di accertamento

È introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

In particolare, la norma ha ad oggetto:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli atti di accertamento con adesione relativi a processi verbali di constatazione e ad inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;
  • gli avvisi di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione.

I suddetti atti sono definibili in acquiescenza con il pagamento degli importi dovuti a titolo d’imposta e delle sanzioni nella misura di un diciottesimo (anziché un terzo) delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.

La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero (l’atto di recupero, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, è emesso dall’Amministrazione finanziaria al fine di procedere alla riscossione di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in tutto o in parte) non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. Non è consentita la compensazione.

Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge di Bilancio introduce inoltre la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio (anche in Cassazione e a seguito di rinvio), alla data del 1° gennaio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia (definito ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997).

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Più nel dettaglio, la norma prevede in via generale la possibilità di definire la lite pendente pagando il 100% del valore della controversia il quale, nella generalità dei casi, coincide con l’importo del tributo (con esclusione di interessi e sanzioni).

Sono inoltre previste ipotesi specifiche in cui il costo della definizione diminuisce in funzione del grado e dell’esito del giudizio, quali:

  • pagamento del 90% del valore della controversia se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
  • pagamento del 40% del valore della controversia se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado;
  • pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di secondo grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra contribuente e competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e dovuto in misura ridotta (40% o 15%) per la parte di atto annullata;
  • pagamento del 5% del valore della stessa se la lite è pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione e l’Agenzia fiscale competente è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Nel caso in cui le somme dovute superino 1.000 euro è possibile effettuare il pagamento in modo dilazionato fino ad un massimo di 20 rate trimestrali da versare entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Le controversie definibili non sono automaticamente sospese in quanto è necessario che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare presso l’organo giurisdizionale competente copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata). A seguito del deposito di tale documentazione il presidente della sezione dichiara il processo estinto.

Per i processi dichiarati estinti l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinnanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • i dazi e diritti doganali, in quanto risorse proprie dell’Unione europea;
  • l’iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato.

In alternativa alla definizione agevolata, entro il medesimo termine del 30 giugno 2023, il contribuente può accedere:

  • alla conciliazione agevolata, realizzando un accordo conciliativo fuori udienza con l’Agenzia delle Entrate, per le liti pendenti in primo e secondo grado di giudizio;
  • alla rinuncia agevolata, rinunciando al ricorso principale o incidentale a seguito di definizione transattiva di tutte le pretese azionate con l’Agenzia delle Entrate, nel caso di contenziosi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione.

In entrambi i casi l’adesione comporta il pagamento integrale delle somme dovute per le imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

 

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Sono automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023, i debiti tributari di importo residuo, alla data del 1° marzo 2023, fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio).

Dalla data del 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali possono stabilire di non applicare le disposizioni con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023. Entro la medesima data gli enti danno notizia dell’adozione dei suddetti provvedimenti tramite pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

 

Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione

Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle di importo fino a 1.000 euro di cui al paragrafo precedente, è prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

La definizione agevolata richiede il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Aderendo alla misura il contribuente beneficia quindi dell’abbattimento delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, delle somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento delle somme derivanti dalla definizione è effettuato alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • nel numero massimo di 18 rate, con un tasso di interesse annuo del 2%.

Nel caso di versamento in forma rateale la prima e la seconda rata sono di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e hanno scadenza, rispettivamente, il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Le rate successive, di pari ammontare, sono versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

La domanda di adesione è effettuata entro il 30 aprile 2023 mediante presentazione, con modalità telematiche, di un’apposita dichiarazione contenente anche l’indicazione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi compresi nelle cartelle da rottamare nonché l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi stessi. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente della Riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ognuna.

In caso di mancato o insufficiente pagamento o di ritardo superiore a 5 giorni dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei debiti.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Sono esclusi dalla definizione (nonché dallo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro di cui al paragrafo precedente) i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • i dazi e diritti doganali, in quanto risorse proprie dell’Unione europea;
  • l’iva riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • crediti derivanti da multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Si invitano i clienti interessati ad una o più delle misure di definizione agevolata a contattare lo Studio per avere maggiori informazioni sull’adesione alle stesse e sui costi per l’espletamento della pratica.

Scarica l’articolo in formato pdf

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Beatrice Pallante

 

Immagini di pexel.com

Condividi: