Responsabilità degli amministratori privi di deleghe

Roma, 29 maggio 2023
Circolare informativa 12/2023
(a cura di Beatrice Pallante)

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGHE


Il tema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, c.d. amministratori non esecutivi, è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 165/2023, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (tra le altre: Trib. Milano n. 2826/2015, Trib. Udine 3 febbraio 2012, Cassazione n. 17441/2016.).

La decisione dei giudici di merito parte dall’osservazione che l’attribuzione della carica di amministratore può ritenersi perfezionata ed efficace solo a seguito di due diversi atti negoziali:

-la delibera di nomina da parte dell’assemblea dei soci;
-l’accettazione della nomina da parte dell’amministratore.

 

 

L’accettazione non richiede specifiche  formalità: può essere espressa o tacita, risultando, in questo secondo caso, da comportamenti conciliabili con la volontà del soggetto designato di assumere l’incarico.

Una volta accertata l’accettazione della nomina, e quindi l’effettiva instaurazione del rapporto contrattuale tra amministratore e società, l’amministratore privo di deleghe non può invocare, ai fini dell’esenzione da responsabilità, il mero fatto di non aver preso parte ad alcune decisioni o non aver partecipato ad alcune assemblee o riunioni del consiglio di amministrazione. Al contrario, tale comportamento segnala un disinteresse nei confronti della gestione e dell’andamento aziendale e costituisce un  indice di negligenza e colpa rispetto alle conseguenze dannose che potrebbero derivare dalle decisioni prese in loro assenza.

 

Al riguardo, si evidenzia che la responsabilità degli amministratori ha una duplice natura:

– diretta: si ha quando l’amministratore pone in essere un comportamento  dannoso non adempiendo ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la  diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Tale diligenza, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è quella prevista dall’art. 1176, comma 2, Codice Civile, inerente all’esercizio di attività professionali;

– per culpa in vigilando: si manifesta quando l’amministratore, conscio della  presenza di atti pregiudizievoli per la società, non si attiva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Tale responsabilità deriva dal dovere di agire informati previsto dall’art. 2381 del Codice Civile.

 

In particolare, il parametro di misura di tali responsabilità è mutato a seguito della riforma del diritto societario.
Precedentemente, la legge prevedeva che gli amministratori dovessero agire con la diligenza del mandatario ed essi erano soggetti ad un generale obbligo di vigilanza che, in capo agli amministratori non operativi, finiva per tradursi in un’automatica estensione di responsabilità solidale.

La riforma del diritto societario ha modificato innanzitutto il concetto di diligenza (art. 2392 c.c.), ponendola in relazione con la natura dell’incarico e con le specifiche competenze richieste.
Inoltre, con riferimento agli amministratori privi di deleghe, ha eliminato il generico obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione alla luce del fatto che tale obbligo comportava, in capo ad essi, una responsabilità sostanzialmente oggettiva per le condotte lesive degli altri amministratori.
A seguito della riforma, dunque, è stato previsto che gli amministratori senza deleghe rispondono solidalmente solo nei casi in cui non si siano attivati per impedire il compimento dei comportamenti dannosi da parte degli amministratori esecutivi, stante il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c.

Il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, come disegnato dagli articoli 2381 e 2392 c.c  nell’attuale configurazione, identifica quindi l’obbligo di vigilanza non più come dovere di controllo continuo e generale sull’attività degli amministratori delegati, ma come obbligo di informazione, sia passiva che attiva.

In considerazione di ciò, la responsabilità degli amministratori privi di deleghe non può essere esclusa in presenza di condotte facilmente conoscibili grazie all’uso della normale diligenza, come nel caso della sentenza n. 165/2023 del Tribunale di Bologna.
Nel caso di specie, in particolare, gli amministratori senza deleghe sono stati ritenuti responsabili dai giudici di merito in quanto le operazioni dannose poste in essere dagli altri amministratori erano agevolmente desumibili dai bilanci e dalla contabilità e, peraltro, erano state rilevate anche da parte del collegio sindacale. Di conseguenza, la mancanza di informazione e conoscenza delle operazioni realizzate senza la loro partecipazione, non costituiva un’esimente all’obbligo di agire con la diligenza richiesta e al dovere di agire informati e di attivarsi per evitare o limitare le conseguenze dannose delle operazioni stesse.

Nella suddetta sentenza il Tribunale di Bologna ha infine evidenziato i termini di prescrizione dell’azione di responsabilità, che consistono in:

-5 anni dal momento della cessazione dalla carica di amministratore (stante il disposto di cui all’art. 2941, n. 7) del codice civile, in base al quale il decorso della prescrizione è sospeso per l’intero periodo di esercizio della carica. Tale momento, in assenza di elementi attestanti la preventiva conoscibilità dell’insufficienza del patrimonio, coincide con la data del fallimento. L’onere di provare che tale condizione si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento è posto in capo all’amministratore (o al sindaco), nei cui confronti è stata esperita l’azione di responsabilità, che voglia eccepirne la prescrizione.

-5 anni dal momento della condizione di insufficienza del patrimoniale sociale al soddisfacimento dei creditori sociali, con riferimento all’azione dei creditori sociali.

Peraltro, qualora i fatti contestati integrassero gli estremi di reato, i (più lunghi) termini di decadenza per essi previsti si applicherebbero anche all’azione di responsabilità civile.

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Beatrice Pallante

 

 

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