Rinvio del secondo acconto 2023 per le persone fisiche

Roma, 30 ottobre 2023

Circolare informativa 20/2023

(a cura di Beatrice Pallante)

Rinvio del secondo acconto 2023 per le persone fisiche

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024, D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, ha disposto, attualmente solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita iva, il rinvio del termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’acconto 2023, normalmente scadente il 30 novembre 2023, al 16 gennaio 2024, senza interessi. Il versamento può inoltre essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese: in tal caso si applicano gli interessi nella misura del 4% annuo, a partire dalla seconda rata.

 

La ratio della norma è quella di distribuire in maniera più bilanciata il carico fiscale per le partite IVA, evitando il versamento in unica soluzione della seconda rata di acconto dell’IRPEF (pari al 60% dell’imposta dovuta nell’anno precedente). Lo spostamento del termine al 16 gennaio dell’anno successivo permette inoltre al contribuente di effettuare il versamento dell’imposta non più necessariamente sulla base del dato storico o di una previsione sull’anno in corso, ma sulla base di un’annualità ormai conclusa e della quale si conosce quindi l’andamento.

Sebbene la norma limiti la sua operatività al solo anno 2023 (probabilmente per motivi di copertura di “cassa”) l’intenzione del Governo è quella di estendere tale misura agli anni successivi e a tutti i contribuenti.

Come anticipato, la misura allo stato attuale non è generalizzata ma riguarda una platea delimitata di contribuenti ed è inoltre soggetta a condizioni e limitazioni oggettive, esposte di seguito nel dettaglio.

Ambito di applicazione soggettivo

La disposizione si applica alle persone fisiche titolari di partita iva che per il periodo d’imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

“Per il calcolo del limite non si tiene conto dei compensi non risultanti dalle scritture contabili ma indicati nel modello Redditi al solo fine di migliorare il grado di affidabilità fiscale in conseguenza dell’applicazione degli ISA.”

L’ambito di applicazione ricomprende quindi i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per i contribuenti in regime forfetario anche se non espressamente previsto dalla legge.

“Restano escluse le associazioni professionali mentre sono ricomprese le persone fisiche che eventualmente partecipino ad un’associazione professionale e che siano dotate di una propria partita iva per le attività svolte al di fuori dell’associazione.”

Per tutti gli altri contribuenti, quali persone fisiche con ricavi e compensi oltre il suddetto limite, persone fisiche non titolari di partita iva, società ed enti commerciali e non, il temine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto rimane fermo al 30 novembre 2023.

Ambito di applicazione oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, la norma si applica al versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali.

Considerato che la disposizione fa riferimento al secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, il rinvio del termine e la connessa possibilità di rateizzazione interessano non solo l’IRPEF ma anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi quali, ad esempio, l’imposta derivante dall’applicazione del regime forfetario e la cedolare secca sui redditi di locazione. In altri termini, la misura dovrebbe estendersi a tutti i tributi liquidati nella dichiarazione dei redditi e compresi nella seconda rata di acconto.

Restano invece esclusi dal perimetro oggettivo i contributi previdenziali, dovuti all’Inps o alla Cassa di appartenenza, che dovranno essere versati entro le scadenze ordinarie.

 

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Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

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