Roma 13 marzo 2023
Circolare informativa 7/2023
(a cura di Sara Razzi)
SCADENZA COMUNICAZIONE TAX CREDIT ENERGIA E GAS
Comunicazione al 16 marzo per il Tax Credit Residuo
Il 16 marzo 2023 scade il termine per inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono state definite con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023.
Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre e quarto trimestre 2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).
La medesima disposizione è prevista per il credito d’imposta per il carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.
La comunicazione, per effetto del DL “Milleproroghe”, è stata prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022 (art. 15 comma 1-quinquies del DL 198/2022 convertito, che ha modificato l’art. 7 del DL 115/2022).
Con il provvedimento n. 56785/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi esteso le disposizioni attuative previste dal provv. n. 44905/2023 per la comunicazione anche al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, approvando il nuovo modello di comunicazione (aggiornato, allo stato attuale, al 3 marzo 2023) e le relative istruzioni.
La comunicazione dell’ammontare dei crediti maturati nel 2022 va inviata entro il termine del 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante l’apposito modello approvato.
Il Modello di Comunicazione
Il modello è composto dal frontespizio, dal quadro A, relativo alla comunicazione dei crediti maturati, e dal quadro B, contenente la comunicazione di sussistenza dei requisiti dei crediti d’imposta maturati, e non più, come nella versione originaria del modello, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000.
Nel quadro A devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:
➢ il codice identificativo del credito;
➢ l’importo della spesa agevolata (“importo di riferimento”);
➢ l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nelle stesse istruzioni.
Nel quadro B (“requisiti”) il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a specificare la sussistenza dei requisiti previsti per le tipologie di credito indicate nel quadro A, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell’apposito campo in fondo al quadro.
Presentazione della Comunicazione
Ai fini della presentazione, occorre utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.
Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l’invio.
Dato che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 dal 17 marzo 2023.
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