Strumenti di riduzione del cuneo fiscale 2023

Roma, 27 Febbraio 2023
Circolare informativa 6/2023

(a cura di Beatrice Pallante)

Strumenti di riduzione del cuneo fiscale 2023

 

La riduzione del cuneo fiscale, inteso come il prelievo contributivo e fiscale che grava sulle retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti, è un tema d’interesse anche per il 2023.

Terminato l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi a Euro 3.000 (previsto per il solo 2022) la Legge di Bilancio 2023 ha riproposto l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

L’esonero contributivo è concesso nella misura del 2% per i lavoratori con un reddito annuo fino a 35.000 euro (2.692 euro al mese) e del 3% per i lavoratori che guadagnano fino a 25.000 euro annui (1.923 euro al mese). Il taglio, nello specifico, riguarda la quota di contribuzione a carico del lavoratore, fissata in via ordinaria al 9,19%, che scenderà al 6,19% fino alla soglia di 1.923 euro mensili e al 7,19% per chi non supera i 2.692 euro al mese.

Ha ridotto l’aliquota della tassazione sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali per i premi di risultato erogati nel 2023, che è passata dal 10% al 5%.

Oltre a tali misure vi sono altri tre strumenti a cui il datore di lavoro può accedere per incrementare il valore netto della retribuzione del lavoratore e, al tempo stesso, beneficiare di una riduzione del costo del lavoro. Si tratta dei beni e servizi (fringe benefit), per i quali il limite di esenzione nel 2023 è tornato ad essere di 258,23 euro, dei buoni pasto e buoni benzina. Tali benefit possono essere erogati dal datore di lavoro nel rispetto di specifiche condizioni e regole di compatibilità tra gli stessi.

 

Premi di risultato

I premi di risultato sono somme di ammontare variabile che possono esser corrisposte al lavoratore in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi incrementali quali: incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali del settore privato, consistente:

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% dell’importo dei premi di produttività. Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ai sensi dell’art. 2102 del codice civile; La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
  • nella possibilità per il lavoratore di ricevere, a sua richiesta, l’ammontare del premio sotto forma di benefit detassati.

L’accesso ai benefici fiscali è legato alla presenza di un accordo sindacale in cui siano definiti anche criteri oggettivi di misurazione degli obiettivi incrementali.

La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta in materia prevedendo, per il solo anno 2023, la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicata sui premi di risultato.

Resta fermo che, ai fini dell’agevolazione fiscale, è necessario che nell’arco del periodo di tempo individuato nell’accordo il lavoratore abbia realizzato l’obiettivo incrementale prefissato e che tale incremento sia verificabile attraverso gli indicatori numerici definiti dalla contrattazione collettiva.

Resta inoltre confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale, pari a 3.000 euro annui.

Con riferimento ai soggetti beneficiari della misura agevolativa si ricorda che essa trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di un reddito di lavoro dipendente il cui importo non sia superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

 

Beni e servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2023 si è tornati al valore originario previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro. Nei periodi d’imposta 2020 e 2021 il limite era stato innalzato a 516,46 euro e nel 2022 a 3.000 euro.

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Si ricorda che nel caso di superamento del limite nel corso del periodo d’imposta l’importo relativo ai beni e servizi ricevuti dal lavoratore concorre integralmente alla formazione del reddito.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione previsto dalla norma è necessario tener conto del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore.

Nello specifico, rientrano nel computo di tale limite:

    • i buoni spesa
    • le ricariche telefoniche
    • i buoni acquisto (Amazon, …)
    • autovettura ad uso promiscuo
    • interessi su prestiti
    • polizza rischi extra professionali
    • fabbricati concessi in uso abitativo.

Non devono essere considerati nel calcolo del predetto limite i seguenti beni e servizi:

    • opere e servizi per finalità sociale;
    • somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
    • somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
    • trasporto pubblico;
    • assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
    • servizio mensa/buono pasto;
    • assistenza sanitaria integrative;
    • contributi versati alla previdenza complementare.

 

I destinatari della misura sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.

Si ricorda infine che, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale, i benefit in esame possono essere riconosciuti anche come trattamento ad personam con la conseguenza che, ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale, non è necessario che il datore di lavoro offra gli stessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori.

Ticket Restaurant

Il trattamento fiscale della somministrazione del vitto non è stato oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2023. Continua pertanto ad applicarsi la normativa preesistente (art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR), in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

i buoni pasto, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4,00, elevato ad euro 8,00 per i ticket emessi in formato elettronico;

  • I buoni pasto devono consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto e all’esercizio convenzionato di provare a livello documentale l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Essi inoltre:
– non sono cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro;
– Sono utilizzabili solo dal titolare;
– sono utilizzati esclusivamente per l’intero valore facciale.

  • le somministrazioni di vitto in mense gestite direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione sino al valore giornaliero di euro 5,29.

A differenza di quanto previsto per i beni e servizi fino a 258,23 annui, i buoni pasto:

  • per beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee; lL’eventuale riconoscimento al singolo lavoratore comporta che il controvalore sia considerato come trattamento ad personam e quindi assoggettato ad imponibilità fiscale e contributiva.
  • sono aggiuntivi e non vanno ad intaccare il limite di esenzione generale di 258,23 euro annui.

 

Buoni benzina

Il D.L. n. 5/2023 (decreto Trasparenza carburanti) all’art. 1 ha previsto che “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Con tale disposizione viene riproposto il bonus carburante esente entro il limite di 200 euro, previsto anche per l’anno 2022, che i datori di lavoro privati possono riconoscere ai propri dipendenti.

Si evidenzia che in sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2023 è stato approvato alla Camera un emendamento che riconosce il valore del buono (fino a 200 euro) esente solo dal punto di vista fiscale e non anche contributivo. Qualora tale emendamento venisse approvato anche al Senato, il valore di 200 euro andrà considerato come soglia di esenzione ai fini fiscali, mentre il valore del buono sarà rilevante ai fini della contribuzione INPS e INAIL.

L’erogazione dei buoni benzina nel 2023 diventerebbe pertanto meno vantaggiosa sia per il lavoratore, che riceverebbe il buono ridotto della trattenuta previdenziale, sia per il datore di lavoro, che sosterrebbe un costo più elevato essendo tenuto al versamento dei contributi sul valore del buono.

Si ricorda che i destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato e senza alcun limite reddituale.

Restano invece esclusi dal beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27E del 2022, i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori di società che, pur percependo un reddito assimilato a lavoro dipendente, non rientrano nella categoria dei lavoratori subordinati.

Il buono può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam.

Nella medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che il buono benzina rappresenta una agevolazione ulteriore rispetto a quella generale prevista dall’art. 51, comma 3, con la conseguenza che il valore del buono non va ad intaccare il limite generale di esenzione dei beni e servizi fino a 258,23 euro.

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